Il Circolo Velico Anzio-Lavinio opera nel porto dagli anni Ottanta. Negli atti del nuovo scalo era prevista una ricollocazione, ma l’affidamento ex art. 45-bis non è mai stato formalizzato. Il Comune ha disposto il rilascio dell’area, mentre il giudizio di merito davanti al TAR Lazio resta aperto.
ANZIO – Una realtà sportiva presente nel porto dagli anni Ottanta, una ricollocazione prevista negli atti del nuovo assetto portuale, anni di rapporti con la società concessionaria e, infine, un affidamento ex art. 45-bis del Codice della Navigazione mai formalizzato definitivamente. È attorno a questi passaggi che ruota il caso del Club La Capannina ASD, già Circolo Velico Anzio-Lavinio, destinatario nel 2026 di un provvedimento del Comune di Anzio che ha respinto la manifestazione di interesse dell’associazione e disposto il rilascio dell’area.
La controversia coinvolge dunque il Club La Capannina e il Comune di Anzio e riguarda la permanenza dell’associazione nell’area portuale, oltre alla mancata formalizzazione del rapporto ex art. 45-bis. Una vicenda amministrativa maturata nell’arco di oltre quarant’anni e approdata nel 2026 davanti alla giustizia amministrativa: secondo il Comune manca un valido titolo di affidamento, mentre la difesa del Club sostiene che il mancato perfezionamento di quella formalizzazione non sarebbe imputabile all’associazione.
Il punto che emerge dagli atti è proprio questo: la posizione della Capannina non nasce con il provvedimento di rilascio del 2026. Per comprenderla occorre tornare alle concessioni precedenti, al progetto del nuovo porto di Anzio, agli accordi sulla delocalizzazione e ai rapporti intercorsi successivamente con Capo d’Anzio S.p.A.
Da una parte, il Comune sostiene che fatture, pagamenti, interlocuzioni e bozze contrattuali non possano sostituire un titolo amministrativo espresso. Dall’altra, la difesa dell’associazione chiede perché, se il percorso verso l’affidamento era stato avviato e alimentato nel tempo, questo non sia mai arrivato alla sua conclusione formale.
Anzio, la storia del Club La Capannina parte dagli anni Ottanta
La documentazione esaminata da Il Marforio colloca la presenza del Circolo Velico Anzio-Lavinio nell’area portuale fin dagli anni Ottanta.
Nel tempo si sono succeduti diversi titoli amministrativi. Uno dei passaggi centrali è rappresentato dalla concessione demaniale marittima n. 21 del 29 giugno 2004, rilasciata per un’area complessiva di circa 2.100 metri quadrati, tra scogliera e specchio acqueo, destinata alle attività sportive e nautiche del Circolo.
La concessione aveva una durata iniziale fino al 31 dicembre 2009. Successivamente, con il provvedimento comunale n. 144 del 21 settembre 2011, il Comune di Anzio ne prorogò la scadenza fino al 31 dicembre 2015.
Ma è proprio il 2011 a rappresentare uno degli anni decisivi dell’intera vicenda.
Anzio e il nuovo porto: negli atti compare la futura ricollocazione del Circolo
Il 7 giugno 2011 viene sottoscritto un Verbale d’Accordo tra il Comune di Anzio e i concessionari coinvolti nella trasformazione dell’area portuale.
Secondo la documentazione prodotta nel contenzioso, l’accordo prevedeva che le concessioni interessate dal progetto potessero proseguire fino alla delocalizzazione delle attività.
Per il Circolo viene inoltre individuata una destinazione specifica all’interno del futuro assetto portuale: la “Darsena Circolo Velico”.
Gli elaborati progettuali richiamati dalla difesa mostrano anche un insediamento destinato al “Circolo Sportivo La Capannina”, collocato a breve distanza dalla posizione storicamente occupata. La tesi dell’associazione è quindi che il progetto non prevedesse la sua uscita definitiva dal porto, ma una ricollocazione all’interno del nuovo sistema portuale di Anzio.
Nello stesso contesto si inserisce la concessione regionale n. 6586 del 21 settembre 2011 rilasciata a Capo d’Anzio S.p.A., società chiamata alla realizzazione e gestione del nuovo porto.
La documentazione richiamata dalla difesa indica inoltre il Club tra i soggetti coinvolti nel programma di ricollocazione. Il verbale di consegna del 2 luglio 2014 parla di un passaggio delle aree da attuarsi progressivamente, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori e con il programma di delocalizzazione delle attività presenti nel porto.
Ed è qui che nasce una prima domanda destinata ad attraversare tutta la vicenda: che cosa è accaduto alla ricollocazione prevista per il Club La Capannina?
La delocalizzazione prevista e mai arrivata a conclusione
Gli atti consultati consentono di documentare l’esistenza di un percorso di delocalizzazione, ma non permettono di affermare che il Club avesse acquisito per questo un diritto automatico e definitivo alla nuova area.
È però altrettanto evidente che la ricollocazione rappresentava uno degli elementi dell’assetto progettato per il nuovo porto di Anzio.
Secondo la difesa, proprio la mancata realizzazione delle nuove strutture avrebbe impedito di completare quel passaggio. È una ricostruzione che dovrà essere valutata nel giudizio di merito e che non coincide con la tesi sostenuta dall’Amministrazione.
Il nodo dell’articolo 45-bis nel porto di Anzio
Con il nuovo assetto concessorio entra in gioco l’articolo 45-bis del Codice della Navigazione.
La norma consente al concessionario, previa autorizzazione dell’autorità competente, di affidare ad altri soggetti la gestione di determinate attività comprese nella concessione.
In termini più semplici, il rapporto tra il concessionario principale e un operatore terzo non può produrre pienamente effetti nei confronti dell’Amministrazione in assenza della prevista autorizzazione.
Ed è proprio questa formalizzazione a non essere mai arrivata a conclusione per il Club La Capannina.
Il dato è pacifico e rappresenta oggi il cuore giuridico della controversia.
La questione, però, non si esaurisce nell’assenza del documento finale.
Pagamenti, comunicazioni e bozze: il rapporto con Capo d’Anzio
La documentazione prodotta dalla difesa richiama infatti una lunga serie di rapporti tra il Club e Capo d’Anzio S.p.A.
Tra gli atti vengono indicati pagamenti richiesti con causali riferite al “canone di sub-concessione ex art. 45-bis”, un sollecito del 2019 relativo a canoni per più annualità, comunicazioni successive e interlocuzioni finalizzate alla regolazione del rapporto.
Nel 2022 e nel 2023 risultano inoltre comunicazioni nelle quali si fa riferimento all’adeguamento o alla rimodulazione contrattuale. La difesa richiama anche una bozza di contratto di affidamento ex art. 45-bis e gli incontri avvenuti per raccogliere la documentazione necessaria.
Secondo la ricostruzione dell’associazione, il Club avrebbe quindi fatto quanto richiesto nel corso degli anni, senza però arrivare alla firma e all’autorizzazione definitiva.
Questo è uno dei passaggi più delicati del caso: i rapporti di fatto e le trattative documentate non equivalgono, sul piano amministrativo, al titolo formale richiesto dalla legge. Ma resta da comprendere perché un percorso durato anni non sia stato concluso.
La posizione del Comune di Anzio: senza titolo non c’è affidamento
Su questo punto la posizione del Comune di Anzio è netta.
Nella memoria depositata davanti al Consiglio di Stato, l’Amministrazione sostiene che la precedente concessione del Club avrebbe cessato i propri effetti con la consegna delle aree a Capo d’Anzio S.p.A., intervenuta il 2 luglio 2014.
Secondo il Comune, l’associazione non avrebbe successivamente prodotto né un titolo autorizzativo né un contratto di affidamento ex art. 45-bis validamente assentito.
La difesa dell’ente sostiene inoltre che fatture, richieste di pagamento, interlocuzioni, bozze contrattuali e il Verbale d’Accordo del 2011 non siano sufficienti a dimostrare l’esistenza di un affidamento opponibile all’Amministrazione.
È una posizione giuridicamente distinta da quella del Club e che deve essere rappresentata con chiarezza: per il Comune, il problema non è se negli anni vi siano stati rapporti con Capo d’Anzio, ma se esista il titolo amministrativo necessario a legittimare la gestione dell’area.
E quel titolo, secondo l’ente, non risulta formalizzato.
L’istanza del 2015 e il passaggio ancora da chiarire
Un altro elemento richiamato dalla difesa riguarda l’istanza presentata dal Club il 10 marzo 2015, con la quale l’associazione chiedeva di beneficiare delle ulteriori proroghe legislative intervenute.
Secondo la memoria del Club, quella richiesta sarebbe rimasta senza un provvedimento espresso.
È un passaggio che merita un chiarimento documentale.
Se esiste una risposta specifica del Comune di Anzio a quella domanda, il suo contenuto potrebbe contribuire a ricostruire con maggiore precisione l’evoluzione della posizione amministrativa del Circolo. Se invece la richiesta rimase effettivamente senza risposta, occorre comprendere quali conseguenze produsse quell’assenza negli anni successivi.
La questione assume particolare importanza perché l’attuale controversia ruota proprio intorno alla certezza e alla continuità dei titoli amministrativi.
Dal ritorno della gestione al Comune al diniego del 2026
Negli anni successivi il quadro del porto cambia ancora.
Capo d’Anzio perde la concessione e viene sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale. Con la determinazione n. 123 dell’8 agosto 2024 viene dichiarata la decadenza della società dalla concessione n. 6586/2011.
Successivamente il Comune di Anzio assume la gestione transitoria delle attività portuali.
Nel dicembre 2025 viene pubblicato un avviso rivolto agli operatori già presenti nello scalo e interessati alla prosecuzione delle attività attraverso il meccanismo previsto dall’art. 45-bis.
Il Club La Capannina presenta la propria manifestazione di interesse il 10 dicembre 2025, accompagnandola con successive integrazioni documentali.
Il passaggio decisivo arriva il 13 febbraio 2026: il Comune rigetta l’istanza sul presupposto della mancanza di un valido titolo legittimante e dispone il rilascio dell’area.
Gli altri operatori e i criteri applicati
La difesa del Club sostiene che altri operatori siano invece stati ammessi alla prosecuzione delle attività e richiama una determinazione relativa a 17 soggetti.
La circostanza viene utilizzata dalla parte per sostenere l’esistenza di una disparità di trattamento, ma questo giudizio non può essere assunto automaticamente come fatto.
Il punto giornalisticamente rilevante è un altro: quali differenze documentali distinguevano la posizione della Capannina da quelle accolte dal Comune?
Conoscere nel dettaglio i criteri applicati alle diverse domande permetterebbe di comprendere meglio le ragioni amministrative che hanno prodotto esiti differenti.
TAR Lazio e Consiglio di Stato: la fase cautelare è sfavorevole al Club
Il contenzioso arriva quindi davanti alla giustizia amministrativa.
Il TAR Lazio, con ordinanza n. 3082/2026 del 28 maggio, respinge la domanda cautelare presentata dal Club.
L’associazione propone appello al Consiglio di Stato, nel procedimento R.G. n. 6403/2026. Anche il gravame cautelare viene respinto.
Il punto centrale valorizzato nella fase cautelare riguarda proprio la mancata formalizzazione dell’affidamento ex art. 45-bis.
È un elemento che non può essere marginalizzato nella ricostruzione: fino a questo momento, sul piano cautelare, le decisioni sono state sfavorevoli all’associazione.
Al tempo stesso, però, la fase cautelare non coincide con la decisione definitiva sul merito della controversia.
Il giudizio principale davanti al TAR Lazio risulta ancora pendente e sarà quella sede a dover affrontare compiutamente le questioni sottoposte dalle parti.
La difesa del Club porta il caso di Anzio alle istituzioni
Il 17 settembre 2026 la difesa dell’associazione ha trasmesso una articolata segnalazione istituzionale a diverse amministrazioni e autorità.
Nel documento vengono ricostruiti i rapporti con Capo d’Anzio, il percorso amministrativo del Club, la mancata formalizzazione del 45-bis e gli effetti che, secondo l’associazione, la situazione avrebbe prodotto sull’attività sportiva e sulla continuità del Circolo.
La difesa dichiara inoltre di stare valutando eventuali iniziative risarcitorie, sia rispetto ai rapporti intercorsi con Capo d’Anzio sia nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Si tratta, allo stato, di valutazioni della parte e non di responsabilità giudizialmente accertate.
Anzio, le domande che restano sul caso Club La Capannina
La documentazione consente quindi di fissare alcuni punti.
Il Club La Capannina è una realtà storicamente presente nel porto di Anzio; negli atti del nuovo assetto portuale era prevista una sua ricollocazione; nel corso degli anni risultano rapporti, pagamenti e interlocuzioni con Capo d’Anzio collegati alla prospettiva di una regolazione ex art. 45-bis.
Ma il titolo formale richiesto dalla normativa non è mai stato perfezionato.
Ed è precisamente quell’assenza a essere diventata decisiva nel procedimento amministrativo del 2026 e nelle successive pronunce cautelari.
Rimangono però alcuni passaggi sui quali un chiarimento sarebbe utile per completare la ricostruzione.
Perché la delocalizzazione prevista negli atti del nuovo porto di Anzio non è mai stata portata a termine? Per quali ragioni il percorso verso la formalizzazione ex art. 45-bis, nonostante anni di rapporti e interlocuzioni, si è interrotto senza arrivare a conclusione? Quale seguito amministrativo ebbe l’istanza presentata nel 2015? E quali specifici elementi hanno distinto la posizione del Club La Capannina da quelle degli operatori ammessi alla prosecuzione delle attività nel porto?
Sono domande, non conclusioni.
L’accertamento delle eventuali responsabilità spetta agli organi competenti e alla giustizia amministrativa. Sul piano giornalistico, però, ricostruire quei passaggi significa comprendere come una vicenda iniziata decenni fa sia arrivata, nel 2026, a un ordine di rilascio dell’area e a un contenzioso ancora aperto.
Il Marforio resta disponibile a integrare questa ricostruzione con eventuali documenti, precisazioni o chiarimenti che il Comune di Anzio, il Club La Capannina e gli altri soggetti coinvolti riterranno opportuno fornire.
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